concorsi a premio, vecchia normativa


 

R.D.L.   19.10.1938, n. 1933, convertito da

L.         05.06.1939, n. 973, modificato da

L.         05.07.1966, n. 528, modificato da

L.         27.11.1989, n. 384

 

Chi promuove od organizzi un concorso senza la prescritta autorizzazione del Ministero delle finanze o senza aver pagato la tassa relativa, è punito con pena pecuniaria (olim: ammenda).

Con la depenalizzazione da ammenda a pena pecuniaria (L. 24.11.1981, n. 689), l'organizzazione di un concorso non autorizzato non é più reato.

 


 

art. 40, L.05.06.1939, n. 973

 

La norma non prevede alcuna esclusione circa l'ambito di svolgimento, si chiedevano fino a che punto fossero soggette ad autorizzazioni lo svolgimento di manifestazioni di sorte quali lotterie, tombole e pesche di beneficenza, e l'eventuale svolgimento in assenza della autorizzazione poteva comportava l'irrogazione di una sanzione penale, ex art. 114, L.05.06.1939, n. 973.

 


 

Trib. Como 18.03.1992

 

La carenza di autorizzazione non incide sulla validità dell'atto, ma comporta una sanzione sul promotore od organizzatore del concorso.

Il ricevimento del verbale di sorteggio non ricade nel divieto ex art. 28, L. 16.02.1913, n. 89, essendo il concorso a premi un negozio giuridico unilaterale non ricettizio (promessa al pubblico) pienamente vincolante, indipendentemente dalla autorizzazione.

 


 

Cass. S.U.16/1995

 

L'ambito applicativo dell'art. 114, L. 05.06.19939, n. 973, coincide con quello dell'art. 718, c.p., concernente il divieto di effettuazione del gioco di azzardo, in quanto entrambi i reati hanno finalita' di tutela in materia di polizia dei costumi.

Tali fattispecie prevedono l'estremo della pubblicita' o comunque la possibilita' di ampia, indiscriminata e generica partecipazione.

Ne consegue che lo svolgimento di una manifestazione di sorte puo' liberamente avvenire (non necessitando di alcuna autorizzazione) all'interno di un ambiente strettamente privato e familiare e anche all'interno dei circoli privati, a condizione, in quest'ultimo caso, che la manifestazione stessa sia resa nota e riservata unicamente ai soci iscritti al circolo.

           


 

art. 19, c.4, L. 27.12.1997, n. 449

 

Con regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge Finanziaria 1998, ai sensi dell'art. 17, c.2, L. 23.08.1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, con contestuale abrogazione di norme.

 


 

27.12.1997, n. 449

 

La novella ha abrogato l’art. 114, L. 05.06.19939, n. 973, ed ha inserito l'art. 113-bis che prevede la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire nel caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti (sanzione ridotta a meta' qualora l'operazione sia circoscritta a poche persone e il premio risulti di scarso valore).

 


 

c.m. 10.02.1998, n. 47 /E, in Guida norm. 15.04.1998, pag. 17

 

Tombole e i giochi di sorte, normalmente soggetti a un regime autorizzatorio, possono essere liberamente effettuati in luoghi privati e nell'ambito familiare quando sia esclusa la pubblicita' dell'iniziativa all'esterno e quindi la indiscriminata partecipazione del pubblico.